E' iniziata poco fa l'udienza al Collegio di Garanzia del Coni del ricorso presentato dall'Inter per la gara del 6 gennaio non giocata contro il Bologna. Questa la tesi dei nerazzurri pronunciata dall'avvocato dei nerazzurri: "Siete giudici di legittimità: la questione di diritto che distingue questa causa da tutte le altre simili è il fatto che il Bologna non si sia presentato in campo il 6 gennaio e non abbia nemmeno mai invocato l’esimente della causa di forza maggiore. Siamo nel curioso caso di una causa di giustificazione senza che il beneficiario si sia mai giustificato.
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Ricorso, sentenza in serata. Avv Inter: “Bologna nascose che poteva giocare”
Le parole dell'avvocato Inter all'Udienza al Collegio di Garanzia: "Il Bologna non si è presentato in campo ma non ha nemmeno mai invocato la causa di forza maggiore"
L’articolo 55 delle Noif è chiaro, sta a chi non si presenta dimostrare l’esistenza di cause di forza maggiore. Il secondo grado sembra dimenticarsene, muovendosi in contraddizione con l’articolo 55: la sua decisione va riformata, o c’è stata una violazione di una norma, oppure si è ritenuto di sorvolare su questa, ma in questo caso viene omessa la motivazione. Il provvedimento interdittivo della Asl di Bologna non risolve il tema della partecipazione alla gara con un numero adeguato di atleti. Il Bologna stesso nella sua memoria cita la regola federale per cui si gioca se si hanno 7 tesserati in grado di scendere in campo. Rispetto a questo, il club non ci ha mai dato spiegazioni. Viene da pensare che sulla questione il Bologna nasconda qualcosa, cioè che numericamente avrebbe potuto partecipare".
Risponde Grassani, l'avvocato del Bologna: "Il tema della possibilità di avere avuto o meno 7 elementi non compete a un giudice di legittimità ed è stata comunque discussa ed esaurita nei primi due gradi di giudizio. Sulla causa di forza maggiore, noi il 5 gennaio abbiamo comunicato a tutti, anche al Giudice sportivo, di aver ricevuto un provvedimento dalla Asl che impediva alla rosa della prima squadra di prendere parte alle successive due gare.
Gli organi di giustizia sportiva sapevano quindi della sussistenza di una causa di forza maggiore. Noi avevamo documentato la sua esistenza come richiesto dall’articolo 55, articolo che non condiziona l’azione a un’attivazione processuale, ma ritiene invocabile l’istituto dal Giudice sportivo stesso qualora ne sussistano gli elementi. Gli articoli 64, 65, 66 del Codice di giustizia sportiva attribuiscono al Giudice sportivo un potere di determinazione dei risultati che può avvenire sulla base di un ricorso, ma anche d’ufficio, come in questo caso"
L'esito è atteso per il tardo pomeriggio.
(La Gazzetta delo Sport)
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