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Il comma 10, invece parla dei tesserati, a cui «è fatto divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società. Dette convenzioni, stipulate secondo le condizioni previste dall’art. 8 del D.L. n. 8/2007 convertito in legge con la L. n. 41/2007, devono essere validate dalla Federazione. In ogni caso tali rapporti devono essere autorizzati dal delegato della società ai rapporti con la tifoseria. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, si applicano le sanzioni di cui al comma 9». Le violazioni, in ambito di Serie A, vanno da una sanzione di 20mila euro. Il rischio per le società coinvolte è quindi di una multa.
(Calcio e Finanza)
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