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Gnoukouri, l’arbitro precisa: “Non gesto violento, solo protesta incontrollata. Il dolore…”

Fa ancora discutere l'episodio che ha coinvolto il giovane calciatore dell'Inter, ora fermato per sei mesi invece che per due anni

Daniele Mari

E' di ieri la notizia della riduzione della squalifica di Wilfried Gnoukouri, giovane attaccante classe 2000 dell'Inter, che era stato inizialmente fermato per due anni per una presunta manata all'arbitro dopo un'espulsione. Ora, la squalifica di Gnoukouri è stata ridotta a sei mesi, anche perché lo stesso direttore di gara ha in parte ritrattato la sua versione, dopo la pubblicazione di un video che scagionava il giovane interista.

GUARDA IL VIDEO:

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Lo conferma il comunicato della Figc sul ricorso avanzato dall'Inter:

La Società F.C. Internazionale di Milano ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della  Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 66 del 7/5/2016, con la quale ha assunto  la sanzione della squalifica fino al 9/5/2018 a carico del giocatore  Gnoukouri Zate Wilfried : “Ammonito per proteste, offendeva l'arbitro. Alla notifica del successivo provvedimento discipl inare,colpiva  volontariamente e con forza il direttore di gara al volto (mandibola destra) con mano aperta, provocandogli  dolore fisico tale da determinare l'arbitro alla conclusione anticipata della partita. Mentre il direttore usciva  dal terreno di gioco , lo stesso giocatore manteneva un comportamento minaccioso e tentava di aggredirlo  nuovamente,  desistendo  dalla  grave  condotta  solo  in  quanto  trattenuto  da  un  dirigente  della  propria  Società ”.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il r icorso presentato dalla F.C. Internazionale di Milano; esaminata la documentazione ufficiale in atti ; sentit i personalmente  il  rappresentate  della  Società  Internazionale  Milano  e  il  giocatore  Gnoukouri  Zate  Wilfried assistiti dagli Avv. Adriano Raffaelli e Giacomo De Carolis del Foro di Milano  entito , altresì, personalmente l’arbitro il quale, a chiarimento del proprio rapporto ha testualmente  precisato quanto segue:

“preciso, per meglio illustrare il contenuto del mio rapporto di gara, che il gesto del calciatore Gnoukouri nei miei confronti (al riguardo del quale sottolineo che non si trattava dell’intera mano ma solo del palmo della stessa) aveva i connotati di una protesta incontrollata rispetto al provvedimento di espulsione che gli avevo  appena notificato, senza alcuna deliberata intenzionalità violenta. Il gesto mi ha provocato dolore per il particolare tipo di contatto che, al di là delle intenzioni, ha interessato  una parte del viso particolarmente sensibile".

Per il resto il direttore di gara ha integralmente ribadito quanto già scritto in referto. Ritenuto che, alla luce di quanto oggi precisato dal direttore di gara risulti superflua l’audizione degli  assistenti,  nonché  la  formale  acquisizione  e  visione  del  video  offerto  in  comunicazione  dalla  so cietà  ricorrente, e ciò al di la di ogni pur possibile questione in ordine all’utilizzabilità della stessa.

Considerato che i fatti come risultanti dalla complessiva descrizione offerta dall’arbitro, anche in esito alla  sua audizione odierna, inducono a determinare la sanzione applicabile al calciatore Gnoukouri nella misura  della squalifica fino al 7 dicembre 2016.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera

- di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla F.C. Internazionale Milano;

- di ridurre al 7/12/2016 la sanzione della squalifica a carico del giocatore  Gnoukouri Zate Wilfried

- poiché il ricorso è accolto parzialmente   la tassa reclamo  non è dovuta