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VI riportiamo interamente il comunicato ufficiale della FIGC, pubblicato pochissimi minuti fa, con il quale viene disposta l'archiviazione del procedimento non essendo emerse fattispecie di rilievo disciplinare.
"Roma, 1° Luglio 2011Il Procuratore federale, esaminati gli atti dell’indagine inerente alle trascrizioni delle conversazionitelefoniche depositate presso il Tribunale di Napoli nel noto processo penale in corso disvolgimento ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, ha dispostol’archiviazione del procedimento, non essendo emerse dalle risultanze istruttorie e dai contattitelefonici in atti fattispecie di rilievo disciplinare procedibili, non coperte da giudicato ovvero nonprescritte ai sensi dell’art. 18 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti.Pertanto, con provvedimento a parte, è stata disposta l’archiviazione degli atti:1. nei confronti del presidente del Palermo sig. Maurizio Zamparini e della Società Palermo:perché non sussistono fatti di rilevanza disciplinare con riferimento alla condotta del presidentemedesimo.2. nei confronti del sig. Roberto Zanzi, all’epoca dei fatti, dirigente dell’Atalanta e della societàAtalanta:perché non sussistono fatti di rilevanza disciplinare.3. nei confronti del sig. Massimo De Santis, all’epoca dei fatti, arbitro internazionale della Can A eB:perché non sussistono fatti di rilevanza disciplinare.4. nei confronti del presidente del Cagliari sig. Massimo Cellino e della società Cagliari:perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S.,vigente all’epoca dei fatti. 25. nei confronti del presidente del Chievo sig. Luca Campedelli e della società Chievo Verona:perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S.,vigente all’epoca dei fatti.6. nei confronti del sig. Rino Foschi all’epoca dei fatti, dirigente del Palermo e della societàPalermo:perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S.,vigente all’epoca dei fatti, con riferimento alla condotta del dirigente medesimo.7. nei confronti del sig. Luciano Spalletti, all’epoca dei fatti, allenatore dell’Udinese e della societàUdinese:perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S.,vigente all’epoca dei fatti.8. nei confronti del sig. Sergio Gasparin, all’epoca dei fatti, dirigente del Vicenza e della societàVicenza:perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S.,vigente all’epoca dei fatti.9. nei confronti del direttore sportivo sig. Nello Governato:perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S.,vigente all’epoca dei fatti.10. nei confronti del presidente dell’Empoli sig. Fabrizio Corsi e della società Empoli:perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S.,vigente all’epoca dei fatti.11. nei confronti del presidente del Livorno sig. Aldo Spinelli e della società Livorno:perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S.,vigente all’epoca dei fatti. 312. nei confronti dell’allora socio di riferimento dell’Internazionale sig. Massimo Moratti e dellasocietà Internazionale:perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S.,vigente all’epoca dei fatti.13. nei confronti dell’allora presidente dell’Internazionale (deceduto l’anno 2006) sig. GiacintoFacchetti e della società Internazionale:perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare procedibili ovvero non prescritte ai sensidell’art. 18 C.G.S., vigente all’epoca dei fatti. 14. nei confronti del presidente della Reggina sig. Pasquale Foti e della società Reggina:perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare procedibili in quanto non coperte dagiudicato.15. nei confronti del sig. Leonardo Meani, all’epoca dei fatti, dirigente della società Milan e dellasocietà Milan:perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare procedibili in quanto non coperte dagiudicato e comunque non prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S., vigente all’epoca dei fatti.16. nei confronti dei sigg. Paolo Bergamo e Pierluigi Pairetto, all’epoca dei fatti, Commissari Can Ae B, del sig. Gennaro Mazzei, all’epoca dei fatti, Vice Commissario Can A e B e del sig. TullioLanese, all’epoca dei fatti, presidente dell’Aia:perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare procedibili in quanto non coperte dagiudicato e comunque non prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S., vigente all’epoca dei fatti."
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