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Scudetto 06, la Juve ricorre al Tar? C’è la penalizzazione

Alessandro De Felice

“Riavremo quei titoli“. Andrea Agnelli lo ha promesso ai tifosi della Juventus: “Vogliamo un atteggiamento equo – aveva spiegato il presidente bianconero al New York Times il 26 luglio scorso – e se non riusciremo ad...

"Riavremo quei titoli". Andrea Agnelli lo ha promesso ai tifosi della Juventus: "Vogliamo un atteggiamento equo - aveva spiegato il presidente bianconero al New York Times il 26 luglio scorso - e se non riusciremo ad averlo all'interno della giustizia sportiva la otterremo in altre sedi".

Calciopoli non è ancora finita. Dopo la 'prescrizione' dell'Inter argomentata dal prucuratore Palazzi e la 'non revoca' del titolo avuto a tavolino da parte della Commissione della Federazione Italiana, la questione è passata sui tavoli del Tnas.

Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ha convocato le parti in causa (Juve, Inter e Figc) per il 9 settembre. TuttoSport due giorni fa ha parlato di 'aria di incompetenza' per l'istanza presentata dal club bianconero: in sostanza il Tnas, scelto dalla Juventus come sede della diatriba, sarebbe in procin­to di spedire la pratica nella sede dell'Alta Corte di giustizia del Coni, ultima soluzione dei procedimenti sportivi.

Nel caso in cui la Juventus decidesse di bypassare la giustizia sportiva e di adire la Giustizia Ordinaria di un Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) violerebbe la cosiddetta 'clausola compromissoria' che vieta a società e tesserati di un club sportivo di ricorrere (in assenza di preventiva autorizzazione della Figc) alla magistratura ordinaria se non - regolamento alla mano - pagando una penalizzazione che va da tre a sei punti, da scontare nel campionato in corso.

Il Codice di Giustizia Sportiva all'art.15, comma 3, rubricato in 'Violazione della clausola comprimissoria' recita: 

"Nel caso di ricorso all’autorità giudiziaria da parte di società e tesserati avverso provvedimenti federali in materie riservate agli Organi della giustizia sportiva o devolute all’arbitrato si applicano le sanzioni previste dai commi precedenti, nella misura del doppio (penalizzazione in punti da raddoppiare per la società, inibizione o squalifica per persone fisiche e pena pecuniaria, ndr)". 

Il vincolo di giustizia nasce come strumento di supremazia dell'ordinamento sportivo su quello nazionale. In tutte le carte federali, con modalità diverse, vi è traccia di questo istituto. La migliore dottrina lo definisce come la preclusione per i tesserati/affiliati di adire, pena la sanzione disciplinare, gli organi della giustizia statale per dirimere le controversie insorte in ambito sportivo, risponde all'esigenza dell'ordinamento settoriale di affermare la propria supremazia sull'ordinamento statale e si fonda sulla cosi detta specificità dello sport e si attua nella c.d. clausola compromissoria (cit. Stincardini).

In poche parole qualunque sia la federazione di appartenenza dell'affiliato o del singolo tesserato, il vincolo di giustizia comporta l’accettazione delle norme e dei provvedimenti emanati dall’associazione e, conseguentemente, la preclusione di ricorrere alle autorità diverse da quelle sportive pena l’irrogazione di sanzioni.

DECRETO 'SALVACALCIO' - Sul punto, proprio con l'intento di risolvere definitivamente la questione inerente al vincolo di giustizia ed ai suoi limiti, è intervenuto il Legislatore nazionale con il noto decreto legge 19 Agosto 2003, n.220 (meglio noto come 'decreto salvacalcio'). Lo scopo era quello di porre rimedio alla situazione di crisi, dopo il noto caso Catania del 2003, nei rapporti fra Giustizia sportiva e Giustizia ordinaria, con particolare riferimento al mondo del calcio.

La legge ha ribadito il principio dell'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale, escludendo rigorosomente la giurisdizione della Giustizia ordinaria (nella specie giudice amministrativo) per tutte le questioni che non riguardino diritti soggettivi o interessi legittimi.

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