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Fassone deferito per acquisto Aglietti, giovane 2000. Deferita anche l’Inter per…

Il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto, espletata l’attività istruttoria, hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, commi 2 e 6,...

Alessandro De Felice

Il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto, espletata l’attività istruttoria, hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare: per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, commi 2 e 6, del C.G.S., e art. 40, commi 3 e 3 bis, delle NOIF e degli artt. 7 e 16 dello StatutoTOMMASO AGLIETTI , calciatore tesserato per la Società F.C. Internazionale Milano S.p.a., per aver sottoscritto in favore della Società F.C. Internazionale Milano S.p.a. il tesseramento in data 29.08.2013 , in assenza dei requisiti previsti da tali norme ed in particolare non ricorrendo il requisito della residenza dell’intero nucleo familiare nella Regione Lombardia da almeno sei mesi prima del citato tesseramento in assenza della necessaria deroga federale , essendo lo stesso proveniente da altra e diversa Regione , e del successivo suo irregolare utilizzo da parte della predetta Società nelle gare del campionato giovanissimi regionali professionisti , stagione sportiva 2013-2014;

per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, commi 2, 4 e 6, del C.G.S., e art. 40, commi 3 e 3 bis, delle NOIF e degli artt. 7 e 16 dello StatutoMARCO FASSONE, Direttore Generale della Società Internazionale Milano S.p.a., per avere sottoscritto nella qualità di Direttore Generale, con poteri di legale rappresentante, della Società F.C. Internazionale Milano S.p.a. il tesseramento in data 29.08.2013 relativo al giovane calciatore Aglietti Tommaso, nato il 29.02.2000, in assenza dei requisiti previsti da tali norme ed in particolare non ricorrendo il requisito della residenza dell’intero nucleo familiare del calciatore nella Regione Lombardia da almeno sei mesi prima dell’operato tesseramento, senza avere richiesto alla Presidenza Federale la deroga di cui all’art. 40 3 bis N.O.I.F., e del successivo irregolare utilizzo del predetto calciatore nelle gare del campionato giovanissimi regionali professionisti per la stagione agonistica 2013-2014;

per la violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva

La Società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A., a titolo di responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal sig. Fassone Marco, e per responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dal calciatore sig. Aglietti Tommaso.