- Squadra
- Calciomercato
- Coppa Italia
- Video
- Social
- Redazione
le rivali
Il giudice sportivo usa le attenuanti e non punisce i tifosi del Milan per i bengala usati nel loro settore. Agli interisti invece viene rifilata una multa di seimila euro. Ecco le motivazioni:
"Il Giudice Sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Diciottesima giornata andata sostenitori delle Società Catania-Lazio-Milan-Napoli hanno, in violazione della normativa di cui all’art 12. n 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori".
SANZIONATA L'INTER - "Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. Internazionale per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere numerosi petardi ed acceso numerosi bengala; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza".
SQUALIFICA PER UN DIRIGENTE ROSSONERO - "Tognaccini Daniele (Milan): per avere, alla fine del primo tempo, rivolto espressioni ingiuriose ad un calciatore avversario, assumendo nei suoi confronti un atteggiamento intimidatorio; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".
© RIPRODUZIONE RISERVATA