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CORI RAZZISTI E SOSPENSIONE PARTITE: UN PO’ DI CHIAREZZA SULLE NORME!

Sospendiamo sì, sospendiamo no: questo è il dilemma. Dopo l’increscioso comportamento mostrato da parte dei sostenitori bianconeri durante Juventus-Udinese si è riaperto il dibattito su che cosa sia consentito fare in casi di assodata...

Sabine Bertagna

Sospendiamo sì, sospendiamo no: questo è il dilemma. Dopo l’increscioso comportamento mostrato da parte dei sostenitori bianconeri durante Juventus-Udinese si è riaperto il dibattito su che cosa sia consentito fare in casi di assodata intolleranza sugli spalti. La multa comminata alla società bianconera è arrivata ieri grazie all’attenuante della (parziale) estraneità del razzismo. In fondo lo stadio si augurava solo che Mario Balotelli morisse. Esistono per tutti gli altri casi di più “esplicita” inciviltà (Juventus-Inter e Inter-Roma dell’anno scorso, Cagliari-Inter e Bologna-Inter di quest’anno, per citarne alcuni) delle regole ben precise, suggerite dalla stessa Uefa alla Federcalcio. Fino allo scorso 5 maggio (per la precisione prima dei cori di Inter-Roma all’indirizzo di Balotelli) la gara poteva essere sospesa solo in seguito all’esposizione di striscioni a sfondo razzista. A quel punto le misure vigenti non erano più sufficienti a contenere certe situazioni e quindi di comune accordo con la Federcalcio e su sollecitazione della Uefa il capo della polizia Antonio Manganelli diramò una circolare ai questori nella quale si inasprivano le misure di contrasto al razzismo e si consentiva la sospensione della gara anche nell’ipotesi di cori che esprimessero intolleranza etnica, razziale o religiosa. Non è l’arbitro (al contrario di quanto succede invece in Europa) a sospendere autonomamente la partita, ma il responsabile dell’ordine pubblico tramite una comunicazione al quarto uomo. A questo punto l’arbitro non ha che da confermare la sospensione. Se la Uefa ha un occhio sicuramente più severo per certi comportamenti, in Italia, finora, non è ancora stata sospesa una sola partita…Di seguito l’articolo in oggetto delle Norme Organizzative Interne della Federcalcio (NOIF):

Art. 62Tutela dell'ordine pubblico in occasione delle gare1. Le società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigentifederali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo losvolgimento della gara.2. Le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco edel comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio.2 bis E’ vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico diqualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli,emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza odiscriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, diorigine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge ocomunque inneggiante a comportamenti discriminatori.3. Le società hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimentodella gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallosparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere e che durante la gara si verifichino cori, grida edogni altra manifestazione espressiva di discriminazione per motivi di razza, di colore, di religione,di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propagandaideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori nonchè di farrimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti,recanti espressioni oscene,oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie permotivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale oetnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante acomportamenti discriminatori.4. Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbonotempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forzapubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se nonimputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformialle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza.5. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico,può non dare inizio alla gara.6. Il responsabile dell’ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell’Interno, il qualerileva uno o più striscioni esposti dai tifosi, cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoriadi cui al comma 3) costituenti fatto grave, ordina all’arbitro, anche per il tramite del quarto ufficialedi gara o dell’assistente dell’arbitro, di non iniziare o sospendere la gara.7. Il pubblico presente alla gara dovrà essere informato sui motivi del mancato inizio o dellasospensione con l’impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, e verràimmediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altramanifestazione discriminatoria di cui al comma 3) che hanno causato il provvedimento.8. In caso di sospensione della gara, i calciatori dovranno rimanere al centro del campo insieme agliufficiali di gara. Nel caso di prolungamento della sospensione, in considerazione delle condizioniclimatiche ed ambientali, l’arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare neglispogliatoi.9. L’arbitro riprenderà o darà inizio alla gara solo su ordine del responsabile di cui al comma 6. Lasospensione o il mancato inizio della gara non potrà prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i qualil’arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi diGiustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva,ferma restando l’applicazione delle altre sanzioni previste dal codice di giustizia sportiva per talifatti. 

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