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Sulle spese legali: "Ritenuto che non sono stati prospettati né sono comunque apprezzabili particolari motivi per derogare alla regola generale, enunciata dall’art. 84, comma 2, c.p.a., secondo cui “Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia all’appello in epigrafe indicato» decidendo inoltre di condannare il club bianconero «al pagamento delle spese relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in €. 5.000,00 a favore di ciascuna delle controparti costituite".
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