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Sentenza Agnelli, le motivazioni: “Violazione grave, preoccupante perché non sporadica”

Le motivazioni della sentenza nel processo al presidente della Juventus parlano di violazioni gravi e perpetrate nel tempo

Redazione1908

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, dovrà scontare un anno di inibizione. Per il presidente bianconero anche un’ammenda personale da 20.000 euro, più un’ulteriore ammenda da 300 mila euro per il club di Torino. È questa la decisione maturata dal tribunale federale nel processo sportivo per i legami tra la dirigenza della Juve e il mondo degli ultrà. Ecco alcuni stralci delle motivazioni che spiegano perché la condanna di Agnelli è così grave, nonostante le richieste del procuratore sportivo siano state (in parte) ridimensionate.

Cosa dice la legge? La disposizione introdotta nel 2007 nell'ambito dell'adozione di "misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche": "É fatto divieto alle Società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla Società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. É, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a quattro. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo 1-quinquies".

Una violazione grave - "Trattasi, pertanto, di violazione grave non solo per le conseguenze di carattere disciplinare nell’ambito del diritto sportivo, ma anche per le conseguenze di natura amministrativa in capo alle Società che infrangono tali disposizioni. Dall'esame dei fatti, come desunti anche dalle dichiarazioni dei deferiti Calvo, D'Angelo e Merulla, il Collegio rileva che la ratio della norma è stata completamente stravolta. In altri termini ciò che il legislatore ha individuato quale elemento idoneo a causare o quantomeno a favorire fenomeni di violenza, è stato, invece, utilizzato dagli odierni deferiti al dichiarato fine di mantenere l'ordine pubblico nei settori delle stadio occupati dagli ultras ed i buoni rapporti con la tifoseria. Tale circostanza si appalesa oltremodo preoccupante anche in ragione del fatto che non sono stati fenomeni sporadici e occasionali; in realtà le vicende contestate assurgono a vero e proprio modus operandi di una delle Società più blasonate a livello europeo per un lunghissimo arco di tempo ed hanno trovato la loro conclusione non già a seguito di un volontario cambio di rotta societario, ma esclusivamente per l'avvenuta conoscenza delle attività di indagine della Procura della Repubblica di Torino. La reiterata violazione della norma statale sopra indicata e, conseguentemente dell'art. 12, comma 2 del CGS é stata pacificamente ammessa dal Calvo, dal Merulla e dal D'Angelo che hanno invocato, a loro discolpa diverse esimenti che, tuttavia, non possono trovare accoglimento. La presunta vis estorsiva dei capi ultras non trova conferma, per le fattispecie oggetto di contestazione, né nelle dichiarazioni dei deferiti che, al contrario, riconoscono di non essere mai stati né minacciati, né particolarmente pressati da tali soggetti, né nel tenore delle intercettazioni in atti, da cui sembra, invece, evincersi un normale e collaudato rapporto di fiducia reciproca; risulterebbe quantomeno strano, fra l’altro, che soggetti in grado di porre in essere pressioni di natura estorsiva, venissero addirittura condotti ad incontri con la massima dirigenza juventina. Altrettanto pacifica appare la violazione dell'art. 12 comma 1 del CGS da parte dei tre dirigenti sopra indicati."

Consapevoli del business - La disposizione in questione prevede che alle Società é fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilitá, alla costituzione ed al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori. L'ampiezza temporale, del fenomeno descritto in deferimento, l'entità dei tagliandi e degli abbonamenti distribuiti oltre il limite normativo agli esponenti del tifo organizzato induce a ritenere sicuramente violata la disciplina in questione, a prescindere dalla dibattuta effettiva conoscenza della circostanza che i beneficiari fossero dediti al bagarinaggio ovvero fossero esponenti della criminalità organizzata (la qual cosa, fra l'altro non risulta adeguatamente provata tanto è vero che la notizia ufficiale riferita alla presunta appartenenza dei citati soggetti a cosche illecite, venne resa pubblica in epoca successiva rispetto ai rapporti intercorrenti tra la dirigenza e la tifoseria, e che non appena appresa la notizia, ogni contatto ebbe immediato termine). Emerge, invero, dagli atti, perché inequivocabilmente dichiarato dagli stessi deferiti D'Angelo e Calvo, che gli stessi fossero pienamente consapevoli delle "utilitá" (che fra l'altro, non è necessario che debbano essere esclusivamente di natura economica) finalizzate al mantenimento dei gruppi e/o dei sostenitori ai quali avevano riconosciuto i predetti benefici in dispregio della normativa; i predetti hanno chiaramente affermato di essere ben consapevoli del "business" che permettevano di fare in virtù di un ben delineato compromesso. Poco importa, ai fini della valutazione della norma violata della concreta conoscenza dell’effettiva entità di tale business, sebbene, va ribadito, la consuetudine protrattasi per ben cinque stagioni lascerebbe presupporre una piena conoscenza dell'entità del fenomeno. A tal riguardo la tesi sostenuta dalle difese secondo la quale all'interno del prezzo "maggiorato" la tifoseria avrebbe offerto ai tifosi alcuni "bonus" collaterali quali il viaggio, e/o una probabile consumazione in pasti alimentari non è idonea ad incidere sulla fattispecie sanzionatoria giacché, in ogni modo, con tale modalità gli odierni deferiti hanno garantito il mantenimento, anche economico, dei gruppi organizzati e, comunque dei sostenitori, non senza considerare l'inevitabile ricarico di prezzo che, almeno nelle partite di cartello, é stato verosimilmente attuato dai beneficiari dei tagliandi (l'episodio del tifoso svizzero citato a pag. 6 del deferimento ne è un esempio lampante); analoga considerazione deve farsi riguardo l'erogazione di tessere abbonamento gratuitamente distribuite al gruppo "Viking" al fine di favorire la loro migrazione in un diverso settore dello "Juventus Stadium".

Perché Andrea Agnelli non è stato assolto - "Con riferimento alla posizione del Presidente Andrea Agnelli, il Collegio ritiene che la difesa assolutoria non appare meritevole di accoglimento. Il massimo Dirigente del club ha sostenuto di non essere affatto a conoscenza dei rapporti interpersonali tra i suoi preposti e la tifoseria, dichiarandosi totalmente estraneo a qualsivoglia ingerenza gestionale in ragione della sua funzione apicale, essendosi limitato a fornire delle ben determinate direttive al proprio dirigente e di aver delegato le funzioni inerenti al servizio biglietteria al Sig. Calvo. Al riguardo il deferito ha sostenuto di aver improntato la propria azione alla massima legalità e trasparenza, evitando la distribuzione dei biglietti "omaggio" avendo cura di impartire direttive volte a fare in modo che ogni biglietto fosse oggetto di vendita. Reputa però il Tribunale che la invocata estraneità del Presidente non possa ritenersi tale poiché il tenore della istruttoria e la indubbia frequentazione dirigenziale con gli altri deferiti, unitamente al lunghissimo lasso temporale durante il quale si è dipanato il periodo oggetto di indagine (ben 5 stagioni sportive) ed alla cospicua quantità di biglietti e di abbonamenti concessi illegittimamente recitino in maniera opposta rispetto alla ragioni rassegnate dal Presidente. Infatti, In atti non è fatto mistero che l'intero management fosse votato a ricucire i rapporti con gli ultras e ad addolcire ogni confronto con i Club, al punto da favorire concretamente ed espressamente le continue richieste di agevolazioni così da rendersi disponibili a scendere a patti pur di non urtare la suscettibilità dei tifosi, il cui livore avrebbe comportato multe e sanzioni alla Juventus. Oltre tutto la nuova struttura (Juventus Stadium) necessitava di un preconfezionato ordine gestionale delle curve al cui interno avrebbero dovuto albergare tutti i tifosi più "caldi", in modo tale da avere la immediata percezione di cosa stesse accadendo sugli Spalti. In ciò infatti risiede la ratio dei gesti accondiscendenti posti in essere in favore della tifoseria che si ritiene siano stati quanto meno tacitamente accettati dalla Presidenza. In tale contesto devono, pertanto, essere inquadrate anche le condotte contestate dall’Agnelli che nulla ha fatto per evitare il perpetrarsi di tali gravissime condotte."

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