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Nonostante le sentenze della Cassazione non abbiano lasciato scampoli a dubbi, avendo esse evidenziato e confermato in ogni grado di giudizio, la colpevolezza (con diverse responsabilità) degli imputati di Calciopoli c'è ancora qualcuno a questo mondo che attende con trepidazione le motivazioni per trovare un appiglio al quale aggrapparsi. Per rilanciare l'ennesima sterile discussione. Per contribuire ad un'opera di mistificazione che nelle piaghe indolenti di un Paese alla deriva ha trovato il suo terreno più fertile. Il calcio non ha imparato dai suoi errori, al contrario. Il calcio ha cercato negli anni di ignorare quanto affermato con forza nei tribunali e di invertire i ruoli dei protagonisti. Vittime diventate improvvisamente carnefici. In risposta a tutto questo diamo voce con enorme piacere a uno dei principali protagonisti del processo di Calciopoli, l'Avvocato del Brescia e del Bologna Bruno Catalanotti. E' grazie alla sua battaglia, portata avanti con decisione e profondo senso per la giustizia, che questo processo si è chiuso con questo risultato e con queste condanne. Una battaglia portata avanti non solo in sede processuale, ma anche contro un sistema mediatico spesso compiacente e poco innocente. Un sistema che ha cavalcato le battaglie di chi è stato condannato, contribuendo a mistificare i fatti. L'Avvocato Catalanotti ha scritto in esclusiva per Fcinter1908.it un testo che ricostruisce il processo nelle sue parti più importanti e che è destinato a diventare senza dubbio il testo definitivo su Calciopoli. Uno scritto che smentisce luoghi comuni assurdi come quello che vorrebbe negare l'alterazione dei risultati. Che spiega perché la prescrizione non è un sinonimo di assoluzione. Che punta un dito contro chi, in questo processo, ha remato contro. A parlare le carte e le sentenze: nessuna opinione, nessuna fantasia. Un atto dovuto per chi, come noi, ha a cuore il calcio. Se siete fra questi, dovreste leggerlo. E non dimenticarlo.
Data la lunghezza del testo abbiamo strutturato la sua pubblicazione in capitoli. Ecco il piano completo dell'opera:
1° - il punto sulle sentenze, la prescrizione e la "favola" dell'assoluzione2° - l'alterazione dei risultati e del sorteggio3° - le partite taroccate secondo la sentenza della VIa sezione della Corte d'Appello di Napoli4° - il salvataggio della Fiorentina e della Lazio5° - il tema dei sorteggi-designazioni, anch'essi alterati, con Zamparini e le intercettazioni Bergamo-Collina, Pairetto- Pastore6° - disinformazione e manipolazione da parte della stampa: Moggi istruisce i suoi fiduciari7° - gli errori e i punti d'ombra della giustizia sportiva 8° - la sentenza dai tre dispositivi e lo strano no al risarcimento delle parti civili (annullato dalla Cassazione)
1° - IL PUNTO SULLE SENTENZE, LA PRESCRIZIONE E LA "FAVOLA" DELL'ASSOLUZIONE
Come noto, la notte tra il 23 ed il 24 marzo u.s. la III sezione della Suprema Corte di Cassazione ha pronunciato le sentenze, con le quali ha definito i giudizi relativi alle vicende conosciute mediaticamente come “calciopoli”.
Si tratta dei due processi celebrati:
l'uno (n. 6509/14 R.G.), con rito abbreviato, avanti al G.U.P. del Tribunale di Napoli, in primo grado, e alla Corte di Appello di Napoli, sez. IV (Presidente dott. Stanziola), in secondo, contro Antonio Giraudo ed altri:
l'altro (n. 39374/14 R.G.), con rito ordinario, avanti al Tribunale di Napoli, in primo grado, ed alla Corte di Appello di Napoli, sez, VI (Presidente dott.ssa Gentile), in secondo, contro Moggi, Mazzini, Bergamo, Pairetto, De Santis, Fabiani, Racalbuto, Diego ed Andrea Della Valle, Mencucci, Lotito ed altri, nonché contro le società Fiorentina e Lazio, escusse come responsabili civili.
A seguito dei ricorsi degli imputati e delle parti civili (nonché, nell'”abbreviato”, della Procura Generale della Corte di Napoli), la Corte di Cassazione ha celebrato, poi, il terzo grado di giudizio, i cui dispositivi sono stati letti in udienza il 23-24 marzo u.s., come si è detto.
I reati contestati erano l'associazione per delinquere per Giraudo, Moggi, Mazzini, Bergamo, Pairetto, De Santis, Fabiani, Racalbuto (ed altri) e plurime frodi in competizioni sportive per i predetti, per i dirigenti della Lazio e della Fiorentina (Diego ed Andrea Della Valle, Mencucci e Lotito) e per altri imputati minori.
La prescrizione, intervenuta con la perenzione dei termini di legge, ha dato luogo alla estinzione di tutti i reati contestati.
Ciò vuol dire che gli imputati sono andati esenti da pene detentive e pecuniarie.
Non significa, invece, che essi sono stati assolti dalle accuse loro mosse; le dichiarazioni di diverso segno rilasciate dopo la sentenza dagli interessati sono, dunque, false, e se riportate dalla stampa senza le necessarie esplicazioni, causa di grave disinformazione.
Al contrario, la Suprema Corte con le citate sentenze ha convalidato i giudizi espressi dalla Corte territoriale in “abbreviato” ed in “ordinario” in merito:
-alla sussistenza dell'associazione criminosa, alla sua operatività in armonia con le attività descritte nel capo di imputazione;
-alla commissione di buona parte (tredici su trentuno) delle frodi sportive contestate;
-alla riferibilità delle suddette condotte criminose agli imputati, cui sono state addebitate.
Le motivazioni delle sentenze non sono state ancora depositate (ma presto lo saranno, poiché è ben noto il senso di responsabilità del Consigliere estensore, dott. Renato Grillo).
Purtuttavia, dalla lettura dei dispositivi si desume anche l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte.
Ebbene, quanto al
giudizio “abbreviato”
la Corte ha annullato “la sentenza impugnata nei confronti di Giraudo Antonio relativamente ai residui reati, di cui ai capi a), f) e q) perchè estinti per prescrizione”; da cui si desume il rigetto del ricorso del dirigente juventino, nella parte, in cui aveva richiesto il proscioglimento nel merito dai delitti ascrittigli e l'annullamento della condanna risarcitoria irrogatagli in primo e secondo grado dal G.U.P. e dalla Corte di Appello di Napoli in favore delle parti civili (tra cui il Bologna).
Al riguardo, va ricordato che l'art. 578 c.p.p. impone al Giudice, che dichiari l'estinzione dei reati per prescrizione, di pronunciarsi anche sulle domande delle parti civili non impugnanti (come nel nostro caso).
La Cassazione avrà, pertanto, provveduto, alla luce del suo consolidato insegnamento, alla disamina, da un lato, della sussistenza degli estremi di reato, dai quali la parte civile fa discendere il proprio diritto; dall'altro, all'accertamento, sia pure sommario di tale diritto, tenendo presente che sulla causa estintiva (la prescrizione) prevale il proscioglimento nel merito, quand'anche ancorato alla contraddittorietà e/o alla insufficienza della prova (cfr. Cass., Sez. Unite, 28/05/2009).
Nel caso in esame, quindi, dal dispositivo della sentenza in esame si desume che il Supremo Collegio ha verificato la ricorrenza dei richiesti presupposti per dar luogo alla conferma della condanna dell'imputato ricorrente al risarcimento dei danni in favore delle parti civili
E ciò, verosimilmente, in armonia con le motivazioni addotte dai suddetti Giudici nelle loro sentenze, nelle quali avevano tracciato, con una puntuale ed approfondita analisi dei fatti, un quadro probatorio di inconfutabile serietà e fondatezza, sviluppando in modo specifico tutte le tappe dell'operazione di “salvataggio” della Lazio e della Fiorentina.
A fronte della sentenza della Cassazione, che rappresenta la terza valutazione positiva della fondatezza delle imputazioni elevate nei confronti di Antonio Giraudo e della sua responsabilità penale al riguardo, il Bologna Calcio, di conseguenza, potrà sin d'ora escutere avanti al giudice civile per la liquidazione del quantum debeatur Antonio Giraudo (ed anche, ai sensi dell'art. 2049 c.c., la Juventus, di cui Giraudo era all'epoca dei fatti amministratore unico e nel cui interesse i delitti sono stati commessi).
* * *
Simile la situazione prospettabile a proposito della decisione della Cassazione nel
giudizio ordinario
anche nel quale, infatti, la Suprema Corte ha respinto tutti i ricorsi degli imputati, che richiedevano il proscioglimento nel merito dai delitti loro contestati, senza, quindi, doversi avvalere della prescrizione per evitare la punizione.
Il Giudice di legittimità, ancora una volta ha condiviso la decisione e, logicamente, anche la motivazione redatta dalla Corte di Appello, che doverosamente valutando i profili penali del thema decidendi, in virtù della presenza delle parti civili (tra le quali Bologna e Brescia), ha espressamente affermato la responsabilità penale degli imputati principali: Moggi, Mazzini, Pairetto, De Santis, Fabiani, Racalbuto per l'associazione per delinquere e, per le frodi, anche dei fratelli Della Valle, di Mencucci e di Lotito in relazione alle imputazioni rubricate.
La “novità” rispetto alla sentenza relativa al giudizio abbreviato scelto da Giraudo (ed altri minori imputati), è rappresentata dall'annullamento da parte della Cassazione del capo della decisione relative alle parti civili.
Queste ultime, cui la Corte di Appello di Napoli, sez. VI, aveva negato il riconoscimento delle loro ragioni risarcitorie, correggendo in modo abnorme e per ben due volte (donde la definizione di “sentenza dai tre dispositivi…”) la sentenza, ad esse favorevole, letta in aula il 17 dicembre 2013, avevano, ovviamente, proposto ricorso per cassazione, ed hanno ottenuto l'annullamento, appunto, della decisione.
La questione è stata, pertanto, rimessa, ex art. 622 c.p.p.,, avanti al giudice civile competente in grado di appello, il quale nel giudizio di rinvio dovrà, in linea di principio, conformare la propria decisione ai punti di fatto e di diritto fissati dal Supremo Collegio.
Quindi, in particolare, sarà vincolato dall'accertamento dei fatti di reato ritenuti sussistenti e dal giudizio di responsabilità degli imputati, effettuato e formulato, rispettivamente, dalla Corte Suprema.
Prognosi favorevole, dunque, per le parti civili, che intraprenderanno, quanto prima, l'ultima fatica.
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Esaurito l'aggiornamento della attuale situazione dei processi riguardanti “calciopoli”, vale la pena di non dismettere l'attenzione dal “malacalcio”, che affligge sempre più gravemente la moltitudine di appassionati, tifosi, addetti ai lavori e quant'altro ruota intorno al mondo planetario del pallone.
La ormai quotidiana diffusione di notizie riguardanti indagini condotte da più Procure della Repubblica (Cremona, Napoli, Parma, Catanzaro, Catania, ecc.) a carico di dirigenti di società, calciatori, procuratori ed altri comprimari, con ricadute imponenti sulla regolarità di gare e classifiche e minacce preoccupanti sul tempestivo riavvio dei campionato dopo la sosta estiva, induce a riflessioni tutti coloro che a vario titolo, ruolo e funzione operano nel calcio.
E a proposito di “calciopoli”, che tra le vergogne del calcio ha il triste primato dello scenario più sconcertante, lo scrivente avverte l'obbligo di (ri)segnalare anche la gravità di un fenomeno di disinformazione -colposa o dolosa, poco importa- che ha attinto il processo contro Moggi ed associati, confondendone i lineamenti, invalidandone i contenuti, fiaccandone la valenza etica, indebolendone il vigore sanzionatorio.
Nonostante il lodevole impegno di tutti i P.M. e di gran parte dei Giudici, che ne sono stati partecipi, “calciopoli” si è, infatti, smarrito nel limbo della prescrizione, lasciando impunite condotte di eccezionale negatività non solo penale, cui lo Stato avrebbe dovuto dare severe, esemplari risposte, invece che mostrare acquiescenza e remissività inquietanti.
Le voci delle parti civili ben poco hanno potuto, di fronte al muro di omertoso silenzio, che via via ha confinato il malaffare del campionato 2004-2005 ai margini dell'interesse degli organi di informazione.
Dopo oltre dieci anni dai fatti, solo grazie alla probità ed alla professionalità del Presidente dott. Aldo Fiale, del Relatore dott. Renato Grillo e dei Consiglieri componenti il Collegio della III sezione della Corte di Cassazione, si è, purtuttavia, riusciti a conseguire il riconoscimento che il sodalizio criminoso guidato da Giraudo e Moggi ha operato, incidendo profondamente su partite e classifiche, determinando immeritati salvataggi (Lazio e Fiorentina) e ingiuste retrocessioni (Brescia e Bologna).
Colgo, di buon grado, pertanto, l'occasione che mi viene ora offerta per focalizzare alcuni aspetti della vicenda, sui quali “devianze” interessate hanno prodotto guasti irrimediabili alla corretta informazione sui fatti.
(nella prossima "puntata" si entrerà nel vivo dell'alterazione dei risultati)
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