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FCIN1908 – CALCIOPOLI PARTE 2. CATALANOTTI: “Tredici partite oggetto del delitto di frode sportiva. E’ sufficiente?”

Sabine Bertagna

Calciopoli in 8 puntate - Testo ad opera dell'Avvocato Bruno Catalanotti in esclusiva per Fcinter1908.it. Contro i luoghi comuni falsi e la disinformazione.

Tredici. E' questo il numero delle partite alterate nel corso del campionato 2004/05. Tredici partite che hanno falsato risultati e classifiche. Eppure la non alterazione dei risultati è diventata uno dei cavalli principali della battaglia prevalentemente mediatica portata avanti dagli imputati del processo. Beh, ci vuole del gran coraggio per ignorare il triplice vaglio positivo sulla fondatezza dell'accusa di frode sportiva relativa alle partite in esame: Tribunale di Napoli, Corte di Appello di Napoli, sez. VI, Cassazione, sez. III. In questo secondo capitolo ad opera di Bruno Catalanotti, Avvocato del Brescia e del Bologna, emerge una buffa incongruenza fra quanto accertato nei diversi gradi del processo e l'universo parallelo nel quale la maggior parte dei bianconeri sembra essersi rifugiata. Qualcuno vorrebbe chiedere la restituzione degli scudetti. "La sanzione della revoca dello scudetto 2004-2005 è l'effetto diretto dell'accertata alterazione del campionato ad opera della società e dei suoi dirigenti" stabilì la Corte Federale della F.I:G:C, in data 04/08/2006. Un'alterazione in merito alla quale nel processo ci sono pochi dubbi. Per comprenderlo sarebbe sufficiente leggere le sentenze, che Catalanotti fedelmente ci trascrive.

2 - L'ALTERAZIONE DEI RISULTATI E DEI SORTEGGI

Il  leit motiv degli innocentisti e dei garantisti di professione è stato (ed è tuttora) che “calciopoli” sia stato solo un insieme di chiacchiere da bar tra addetti ai lavori (sorteggi, griglie e designazioni arbitrali, ecc.) senza alcuna incidenza sui risultati e sulle classifiche.

Tutto regolare, quindi; e, tanto rumore per nulla.

Nulla di più falso, come  mi accingo a dimostrare documentalmente.

                                                                                        *

Sulla alterazione dei risultati di gare e della classifica finale del campionato 2004-2005

 

Come incipit evochiamo, mediante la loro fedele trascrizione, alcuni brevi “passi” delle sentenze ordinarie e delle decisioni sportive, che si sono pronunciate sul punto, cioè: il G.U.P. del Tribunale di Napoli;  il Tribunale di Napoli, limitatamente alla parte dispositiva della sentenza; la Corte d’Appello di Napoli (rito abbreviato); la C.A.F. e la Corte Federale della F.I.G.C..

In tutte le suddette pronunce l'incidenza delle attività dell'associazione criminosa sui risultati delle competizioni  emerge chiaramente.

Ed infatti:

da  G.U.P.  del Tribunale Napoli, sentenza del 14/12/2009-26/04/2010”:

“I fatti ritenuti provati provocarono conseguenze negative per le parti civili, sia con riguardo alle società di calcio concorrenti al medesimo campionato, il cui intero andamento fu stravolto, conseguendone piazzamenti peggiori in classifica”, sia per la F.I.G.C. riguardo alla lesione dell’immagine, se solo si considera l’enorme popolarità del gioco dl calcio nel nostro Paese ”;

da  G.U.P. del Tribunale Napoli, decreto di sequestro conservativo penale del 21 settembre 2009 a carico di Giraudo ed in favore di questa parte civile:

…fu illecitamente condizionata anche la parte bassa della classifica di quel torneo tramite una complessa operazione cui parteciparono diversi tra gli imputati (…) che portò al cosiddetto salvataggio della Fiorentina, diretta concorrente del Brescia, dalla serie B. L’attuale ricorrente, Brescia calcio s.p.a., risultò direttamente danneggiata dalle attività illecite, poiché retrocesse nella serie inferiore con un solo punto in meno della squadra di Firenzr ed in proposito deve aggiungersi che una delle ultime partite disputate dalla compagine toscana è stata giudicata oggetto di frode sportiva, risultando, così, il distacco di punti a sfavore della società lombarda frutto di illecito. ”;

da Corte di Appello di  Napoli, IV sez. penale, sentenza dell’08/12/2012-28/02/2013:

La componente illecita di tali incontri, poiché in essi i designatori si incaricavano, in ragione del ruolo, della predisposizione delle cosiddette griglie arbitrali, cioè della predeterminazione dei parametri attraverso i quali si perveniva alla scelta della terna arbitrale, concordandone l’attuazione con i responsabili Juve” ai fini “dell’aggiustamento dei risultati sul campo” non solo della società bianconera, ma anche “di diverse squadre calcistiche ai fini del salvataggio di alcune di esse (vedi operazione Lazio e soprattutto il salvataggio della Fiorentina)”;(…) nella fattispecie in esame, la fraudolenta alterazione dei risultati del campionato costituisce, indubbiamente, un fatto in astratto idoneo a produrre conseguenze dannose per tutte le parti civili costituite. Le società di calcio impegnate nel medesimo campionato hanno, difatti, visto compromessa la regolarità delle competizioni sportive;”;  

da Corte d’Appello Federale della F.I.G.C.,  decisione in data 14/07/2006 (pag. 74, 90-91):

“Nella “atmosfera inquinata, una insana temperie avvolgente il campionato” (…) le condotte tutte dirette al medesimo fine hanno effettivamente determinato una situazione di vantaggio della Juventus rispetto alle altre squadre, che ha poi portato la stessa alla vittoria nel campionato.”;

da Corte Federale della F.I.G.C., decisione del 04/08/2006 (pag. 76 e 78):

……………alla luce sia dell’affermata responsabilità per gravi episodi di illecito sportivo, sia dalla protrazione nel tempo, sostanzialmente corrispondente allo svolgimento del campionato 2004-2005, della sua condotta strutturalmente rivolta al conseguimento dello scopo di alterazione della competizione per effetto del condizionamento della classe arbitrale, sia, infine, e con particolare rilievo, alla luce della completa realizzazione in termini  effettuati dell’illecito disegno, che ha incrinato la pubblica fiducia nella lealtà delle competizioni sportive.”.

“la sanzione della revoca dello scudetto 2004-2005 è l'effetto diretto dell'accertata alterazione del campionato ad opera della società e dei suoi dirigenti e va inflitta come pena autonoma ai sensi della lettera i) dell'art. 13 CGS, così confermandosi la decisione di primo grado”

                                                                                          -

La declinazione delle prove della mefitica interferenza dell'attività delittuosa di Giraudo-Moggi e dei loro sodali sulle partite e sulla classifica finale del campionato di serie A 2004-2005  non si esaurisce di certo nelle pur significative valutazioni, sopra trascritte, degli Organi di giustizia  ordinaria e sportiva.

Si offrono, ora, alla attenta lettura di chi vuol conoscere la verità su  “calciopoli”  ampi brani della motivazione della citata sentenza della Corte di Appello di Napoli, sez. VI, fedelmente anch'essi trascritti

Potranno, poi,  essi contrapporla, senza nulla aggiungere, alle favole dei disonesti laudatores delle gesta di coloro che del “taroccamento” di partite hanno fatto quotidiano esercizio per anni  (“è emerso dagli atti dibattimentali un sistema ben collaudato, peraltro, operante già dagli anni 1999-2000,  fra soggetti, che sulla falsariga di intessere “rapporti amichevoli” -rapporti su cui tutte le Difese concordemente nei motivi di appello hanno voluto restringere l'ambito dei legami fra gli imputati associati, ma di fatto dovuti per lo più ad una univocità di interessi sia economici che legati alla gestione del campionato di calcio- ponevano in essere condotte finalizzate a falsare la reale portata e potenzialità di alcune squadre di calcio.”; v.  sentenza Corte di Appello di Napoli, sez. VI, pag. 108).

                                                                                      -

Si  rimarca che il processo celebrato con rito ordinario dalla Corte territoriale ha consentito di accertare che ben tredici partite sono state oggetto del delitto di frode in competizioni sportive attraverso “il compimento di atti fraudolenti volti a predeterminare risultati diversi da quelli conseguenti al corretto e leale svolgimento della competizione”.

Si tratta delle seguenti gare, contraddistinte ciascuna dal capo di imputazione di riferimento, dall'indicazione del loro risultato e dagli imputati riconosciuti dalla Corte territoriale responsabili delle singole frodi.

 

Giova anche sottolineare che la sentenza della Corte di Appello di Napoli, sez. VI,  è  confermativa del giudizio emesso in primo grado dal Tribunale di Napoli in relazione alle gare sopra indicate ed alla addebitabilità delle attività fraudolente agli imputati, cui sono state contestate in rubrica.  

 

A sua volta, si desume dalla decisione della Cassazione del 24 marzo u.s.,  -con la declaratoria di estinzione per prescrizione dei suddetti delitti di frode e con il rigetto dei ricorsi degli imputati miranti a conseguire, invece, il proscioglimento dagli stessi-  che anche il Supremo Collegio si è conformato alle valutazioni dei giudici di merito in ordine, da un lato, alla sussumibilità  delle condotte ascritte agli imputati nella fattispecie di frode sportiva, e, dall'altro,  della loro responsabilità  al riguardo.

In altri termini, il vaglio positivo sulla fondatezza dell'accusa di frode sportiva relativa alle partite in esame è stato triplice: Tribunale di Napoli, Corte di Appello di Napoli, sez. VI, Cassazione, sez. III.  

E' sufficiente?

Vi è ancora qualcuno che ha l'ardire di affermare che “calciopoli” non ha alterato i risultati e la classifica finale del campionato 2004-2005?

(nella prossima puntata si riporterà la fedele trascrizione della parte motiva della sentenza relativa ad alcune partite)