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FCIN1908 – CALCIOPOLI PARTE 6. DISINFORMAZIONE E MANIPOLAZIONE DA PARTE DELLA STAMPA: MOGGI ISTRUISCE I SUOI FIDUCIARI

Sabine Bertagna

Potere e controllo. Nella sesta parte della sintesi dedicata a Calciopoli ad opera dell’Avvocato Bruno Catalanotti, questi due concetti emergono con forza. Ecco allora un’altra triste pagina della vicenda Calciopoli: quella che...

Potere e controllo. Nella sesta parte della sintesi dedicata a Calciopoli ad opera dell'Avvocato Bruno Catalanotti, questi due concetti emergono con forza. Ecco allora un'altra triste pagina della vicenda Calciopoli: quella che riguarda l'informazione e i giornalisti, ma anche i legami con la federazione. Da queste pagine si intuisce come il sistema Moggi avesse costruito un livello di soggezione tale per cui in molti non riuscivano a sottrarsi alle richieste dell'ex dg bianconero. Arbitri che, a seconda dell'operato, dovevano essere messi in buona o cattiva luce. Sui giornali e nelle trasmissioni sportive. Una realtà che andava falsata anche nel racconto di chi avrebbe dovuto limitarsi a fotografare gli eventi con occhio critico. Non certo con penna compiacente. Questo rappresenta forse uno degli aspetti più gravi di Calciopoli. Dopo aver messo in piedi un sistema collaudato che alterava risultati e che lavorava per salvare squadre a discapito di altre, ecco la ciliegina sulla torta. Chi avrebbe dovuto porsi delle domande su quanto accadeva in campo era passato dalla parte di chi deteneva il potere. In tanti temevano Moggi. Temevano che avrebbe potuto mettere una cattiva parola in qualsiasi momento pregiudicando carriere. Potere, controllo e soggezione. Come nei peggiori romanzi criminali.

(leggi qui il 2° capitolo   -  L'ALTERAZIONE DEI RISULTATI E DEI SORTEGGI)

(leggi qui il 5° capitolo - IL SALVATAGGIO DELLA FIORENTINA E DELLA LAZIO)

6 - DISINFORMAZIONE E MANIPOLAZIONE DA PARTE DELLA STAMPA: MOGGI ISTRUISCE I SUOI FIDUCIARI

Il  condizionamento della  stampa  ed  il  potere  di  interdizione  del  gruppo realizzato  attraverso  gli  interventi  di  Moggi  presso  i  giornalisti e  gli  organi federativi.

 

Nella sentenza è stato attribuito particolare significato all'atteggiamento di ostracismo assunto  nei  confronti  di  Zeman,  il cui  isolamento  fu ottenuto  da Moggi  e  Giraudo  come  ritorsione  contro  il ceco, reo  di  aver denunziato le dinamiche di malaffare in uso alla Juventus.  

Si registra in proposito nella conversazione del 22.12.2004,  intercorsa tra Moggi e Giraudo,  l'intento di quest'ultimo  di pregiudicare  con ogni mezzo Zeman, levandogli qualche giocatore decisivo (Zeman ed altri riferiranno ampiamente del clima ostile creato dalla dirigenza  juventina,  che aveva  persino  inibito  ad alcuni  presidenti di  società  di  sceglierlo  come allenatore per  le  proprie squadre).

Sicuramente tale dialogo conforta la prospettazione  di accusa.

Quale  ulteriore espressione di operatività della compagine è stata  richiamata  la manipolazione  della  stampa  sportiva da  parte  di  Moggi, i cui interventi presso i giornalisti risultavano decisivi nelle  occasioni in cui  dovevano essere divulgate notizie direttamente o indirettamente lesive per  la società di  riferimento o per arbitri  ritenuti vicini alla  Juventus  o  al  contrario per  delegittimare l'operato  di quegli  arbitri  "rei" di avere  adottato decisioni ritenute  lesive  per  la Juventus.

Si deve  convenire con il ragionamento del giudicante.  

La  divulgazione degli accadimenti sportivi tramite gli organi di stampa, in un ottica  costituzionalmente orientata va intesa come strumento di controllo del settore, essendo riconosciuto agli operatori il diritto dovere di diffondere i fatti, secondo le regole di verità  continenza ed adeguatezza.

Costituisce corollario evidente il riconosciuto diritto dovere di evidenziare circostanze e comportamenti  positivi e negativi  che  possano rivelarsi  di interesse collettivo.

Nel  caso risultano numerosi gli  episodi dai  quali desumere  la  soggezione  di alcuni  giornalisti di testate  nazionali  al dominio  di Moggi.

Rimane  esemplare il colloquio  con  il giornalista Baldas  già sopra  richiamato.

 

Significativo è pure  il successivo colloquio del  7.2.2004 tra  Moggi Biscardi e Baldas, laddove il direttore  sportivo dettava indicazioni  sulla  valutazione che nella testata sportiva  doveva  essere  riservata  a  taluni arbitri, persino  a  De Santis che "ora  ha  rotto i  coglioni..  gli  faccio peggio!"  (cosi testualmente frammezzando  il discorso tenuto con  Biscardi,  che ironicamente gli  ricordava che  "sono  tutti  gli  amici  tuoi  che  fanno  i pesci  in barile!...) ed invitava ad  una benevola  considerazione per  Dattilo;  altrettanto  significativo  il colloquio con Aldo  Biscardi avente  ad oggetto il taglio dell'intervento  televisivo volto  a tutelare l'arbitro  Racalbuto.

 

Il successivo dialogo avente lo stesso tenore intercorso  tra il solito Moggi ed il segretario FIGC, che annunziava un'iniziativa punitiva federale contro il medesimo  arbitro,  gradito  al  Moggi,  rivelava  un  eguale  potere  interdittivo  presso gli organi di controllo.

 

Anche  tale  potere  era  esercitato indifferentemente al fine di favorire o di pregiudicare i soggetti  ritenuti  contrari  al  gruppo  di  appartenenza, come è dimostrato nella conversazione  del 5 gennaio 2005, nella quale Moggi, riferendo con un interlocutore dotato di scheda riservata dell'esito dell'ennesima combine delle griglie, si vantava di avere ottenuto l'allontanamento  dell'arbitro  Morganti, reo, per quel che risulta dagli  atti, di avere  sospeso  la partita  tra la società di calcio Messina e la società  di calcio Atalanta,  pregiudicando  la prima squadra nella quale  Moggi  aveva  presumibilmente diretti  interessi,  in quanto  la GEA intestata al figlio Alessandro  era la società  procuratrice  di alcuni  giocatori del club messinese.

Non può sminuirsi la portata degli elementi  finora considerati  assumendo  che tali iniziative, le quali  di per sé considerate  già costituiscono  azioni di turbativa del leale  svolgimento  delle  gare, fossero da ascrivere  al solo  Moggi,  quale espressione  del  suo personale  carisma,  giacché  la valutazione  complessiva delle  acquisizioni  probatorie  finora  analizzate porta  ad  affermare che dette forme di pesante ingerenza si integravano con le altre condotte,  che rivelavano indebiti collegamenti  di questo  personaggio  con i referenti  istituzionali, i quali avevano  aderito  a tale modello  comportamentale,  fornendo per  propria  parte uno  stabile  contributo alla realizzazione  dei  desiderata  dell'ispiratore, sicché l'asservimento e la  strumentalizzazione di  tali poteri  va  interpretata  come espressione del pactum sceleris.” (pag. 33-39 sentenza Corte di Appello, sez. IV.- del 5/12/2013).

(nella prossima puntara gli errori e i punti d'ombra della giustizia sportiva)