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Potere e controllo. Nella sesta parte della sintesi dedicata a Calciopoli ad opera dell'Avvocato Bruno Catalanotti, questi due concetti emergono con forza. Ecco allora un'altra triste pagina della vicenda Calciopoli: quella che riguarda l'informazione e i giornalisti, ma anche i legami con la federazione. Da queste pagine si intuisce come il sistema Moggi avesse costruito un livello di soggezione tale per cui in molti non riuscivano a sottrarsi alle richieste dell'ex dg bianconero. Arbitri che, a seconda dell'operato, dovevano essere messi in buona o cattiva luce. Sui giornali e nelle trasmissioni sportive. Una realtà che andava falsata anche nel racconto di chi avrebbe dovuto limitarsi a fotografare gli eventi con occhio critico. Non certo con penna compiacente. Questo rappresenta forse uno degli aspetti più gravi di Calciopoli. Dopo aver messo in piedi un sistema collaudato che alterava risultati e che lavorava per salvare squadre a discapito di altre, ecco la ciliegina sulla torta. Chi avrebbe dovuto porsi delle domande su quanto accadeva in campo era passato dalla parte di chi deteneva il potere. In tanti temevano Moggi. Temevano che avrebbe potuto mettere una cattiva parola in qualsiasi momento pregiudicando carriere. Potere, controllo e soggezione. Come nei peggiori romanzi criminali.
(leggi qui il 1° capitolo - IL PUNTO SULLE SENTENZE, LA PRESCRIZIONE E LA "FAVOLA" DELL'ASSOLUZIONE)
(leggi qui il 2° capitolo - L'ALTERAZIONE DEI RISULTATI E DEI SORTEGGI)
(leggi qui il 3° capitolo - LE PARTITE TAROCCATE SECONDO LA SENTENZA DELLA VI SEZIONE DELLA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI)
(leggi qui il 4° capitolo - IL TEMA DEI SORTEGGI-DESIGNAZIONI, ANCH'ESSI ALTERATI, CON ZAMPARINI E LE INTERCETTAZIONI BERGAMO-COLLINA, PAIRETTO-PASTORE)
(leggi qui il 5° capitolo - IL SALVATAGGIO DELLA FIORENTINA E DELLA LAZIO)
6 - DISINFORMAZIONE E MANIPOLAZIONE DA PARTE DELLA STAMPA: MOGGI ISTRUISCE I SUOI FIDUCIARI
Il condizionamento della stampa ed il potere di interdizione del gruppo realizzato attraverso gli interventi di Moggi presso i giornalisti e gli organi federativi.
Nella sentenza è stato attribuito particolare significato all'atteggiamento di ostracismo assunto nei confronti di Zeman, il cui isolamento fu ottenuto da Moggi e Giraudo come ritorsione contro il ceco, reo di aver denunziato le dinamiche di malaffare in uso alla Juventus.
Si registra in proposito nella conversazione del 22.12.2004, intercorsa tra Moggi e Giraudo, l'intento di quest'ultimo di pregiudicare con ogni mezzo Zeman, levandogli qualche giocatore decisivo (Zeman ed altri riferiranno ampiamente del clima ostile creato dalla dirigenza juventina, che aveva persino inibito ad alcuni presidenti di società di sceglierlo come allenatore per le proprie squadre).
Sicuramente tale dialogo conforta la prospettazione di accusa.
Quale ulteriore espressione di operatività della compagine è stata richiamata la manipolazione della stampa sportiva da parte di Moggi, i cui interventi presso i giornalisti risultavano decisivi nelle occasioni in cui dovevano essere divulgate notizie direttamente o indirettamente lesive per la società di riferimento o per arbitri ritenuti vicini alla Juventus o al contrario per delegittimare l'operato di quegli arbitri "rei" di avere adottato decisioni ritenute lesive per la Juventus.
Si deve convenire con il ragionamento del giudicante.
La divulgazione degli accadimenti sportivi tramite gli organi di stampa, in un ottica costituzionalmente orientata va intesa come strumento di controllo del settore, essendo riconosciuto agli operatori il diritto dovere di diffondere i fatti, secondo le regole di verità continenza ed adeguatezza.
Costituisce corollario evidente il riconosciuto diritto dovere di evidenziare circostanze e comportamenti positivi e negativi che possano rivelarsi di interesse collettivo.
Nel caso risultano numerosi gli episodi dai quali desumere la soggezione di alcuni giornalisti di testate nazionali al dominio di Moggi.
Rimane esemplare il colloquio con il giornalista Baldas già sopra richiamato.
Significativo è pure il successivo colloquio del 7.2.2004 tra Moggi Biscardi e Baldas, laddove il direttore sportivo dettava indicazioni sulla valutazione che nella testata sportiva doveva essere riservata a taluni arbitri, persino a De Santis che "ora ha rotto i coglioni.. gli faccio peggio!" (cosi testualmente frammezzando il discorso tenuto con Biscardi, che ironicamente gli ricordava che "sono tutti gli amici tuoi che fanno i pesci in barile!...) ed invitava ad una benevola considerazione per Dattilo; altrettanto significativo il colloquio con Aldo Biscardi avente ad oggetto il taglio dell'intervento televisivo volto a tutelare l'arbitro Racalbuto.
Il successivo dialogo avente lo stesso tenore intercorso tra il solito Moggi ed il segretario FIGC, che annunziava un'iniziativa punitiva federale contro il medesimo arbitro, gradito al Moggi, rivelava un eguale potere interdittivo presso gli organi di controllo.
Anche tale potere era esercitato indifferentemente al fine di favorire o di pregiudicare i soggetti ritenuti contrari al gruppo di appartenenza, come è dimostrato nella conversazione del 5 gennaio 2005, nella quale Moggi, riferendo con un interlocutore dotato di scheda riservata dell'esito dell'ennesima combine delle griglie, si vantava di avere ottenuto l'allontanamento dell'arbitro Morganti, reo, per quel che risulta dagli atti, di avere sospeso la partita tra la società di calcio Messina e la società di calcio Atalanta, pregiudicando la prima squadra nella quale Moggi aveva presumibilmente diretti interessi, in quanto la GEA intestata al figlio Alessandro era la società procuratrice di alcuni giocatori del club messinese.
Non può sminuirsi la portata degli elementi finora considerati assumendo che tali iniziative, le quali di per sé considerate già costituiscono azioni di turbativa del leale svolgimento delle gare, fossero da ascrivere al solo Moggi, quale espressione del suo personale carisma, giacché la valutazione complessiva delle acquisizioni probatorie finora analizzate porta ad affermare che dette forme di pesante ingerenza si integravano con le altre condotte, che rivelavano indebiti collegamenti di questo personaggio con i referenti istituzionali, i quali avevano aderito a tale modello comportamentale, fornendo per propria parte uno stabile contributo alla realizzazione dei desiderata dell'ispiratore, sicché l'asservimento e la strumentalizzazione di tali poteri va interpretata come espressione del pactum sceleris.” (pag. 33-39 sentenza Corte di Appello, sez. IV.- del 5/12/2013).
(nella prossima puntara gli errori e i punti d'ombra della giustizia sportiva)
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