FCINTER1908.IT è in grado di riportare qui di seguito alcuni passaggi delle motivazioni relative alla sentenza nel processo con rito abbreviato di Antonio Giraudo, commentate dall'Avvocato del Brescia e del Bologna, Bruno Catalanotti. Un processo, quello comunemente denominato "Calciopoli", dilaniato dai tempi (o meglio dalle perdite di tempo) e con protagonista la prescrizione.
twinter
FCIN1908 – Giraudo, motivazioni durissime! “Frode, risultati alterati”. Ora che fa la Juve?
FCINTER1908.IT è in grado di riportare qui di seguito alcuni passaggi delle motivazioni relative alla sentenza nel processo con rito abbreviato di Antonio Giraudo, commentate dall’Avvocato del Brescia e del Bologna, Bruno Catalanotti. Un...
Le condanne rimangono pesanti e dipingono uno scenario vergognoso. Grande merito di queste condanne deve essere dato proprio a Catalanotti, per aver lottato non solo per le parti civili che rappresentava nel processo ma soprattutto per il senso di giustizia, che ha tenuto in piedi il processo quando l'interesse stava scemando e che ha saputo ribattere con i fatti ai numerosi tentativi di revisionismo perpetrati dentro e fuori il processo. Giraudo può godere della prescrizione, ma non dell'assoluzione. Le motivazioni, infatti, ribadiscono gli illeciti, l'associazione per delinquere, l'alterazione dei risultati. La Cassazione ha respinto tutti i 13 motivi di ricorso. A questo punto emerge forte un interrogativo: la Juventus aveva rimandato alla lettura delle motivazioni della Cassazione ogni decisione relativa alle richieste risarcitorie. Ora che le ha lette attendiamo tutti un passo indietro nel nome dell'etica e della giustizia sportiva. Per il bene dello sport. Lo farà?
L'avv. Bruno Catalanotti, procuratore speciale e difensore del Bologna Football Club 1909 s.p.a. informa che il 21 luglio u.s. la III Sezione della Corte Suprema di Cassazione ha depositato le motivazioni della sentenza emessa il 24 marzo u.s. nel processo celebrato con rito abbreviato nei confronti di Antonio Giraudo (ed altri imputati) per i fatti mediaticamente noti come “calciopoli”.
Ritiene, pertanto, opportuno -in relazione alla posizione del Bologna Football Club 1909 S.p.a.- far conoscere alcuni “passaggi” della sentenza, nei quali vengono affermate la sussistenza dell'associazione per delinquere e delle frodi in competizioni sportive che hanno dato luogo all'alterazione dei risultati di alcune gare e della classifica finale del campionato 2004-2005, all'esito del quale il Bologna è retrocesso.
Come si ricorderà, Giraudo, all'epoca dei fatti amministratore delegato della Juventus, era stato condannato per i delitti di associazione per delinquere e di frode in competizioni sportive dal G.U.P. di Napoli, con sentenza del 14/12/2009-26/04/2010 alla pena di anni cinque di reclusione, poi ridotta dalla Corte di Appello di Napoli ad anni uno e mesi otto di reclusione. Ed inoltre, Giraudo era stato anche condannato dal GUP del Tribunale di Napoli al risarcimento dei danni alle parti civili, tra cui il Bologna, statuizione che la Corte d'Appello di Napoli ha confermato, con sentenza del 5/12/2012-0/02/2013.
La Cassazione, spirati i termini di prescrizione previsti per entrambi i reati, ha dichiarato l'estinzione degli stessi e, di conseguenza, ha annullato la sentenza di secondo grado che ad essi si riferiva.
Rimane confermata, invece, la condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili (tra cui il Bologna) irrogata, come si è detto, in primo grado dal G.U.P. e ribadita dalla Corte d'Appello territoriale.
Nelle motivazioni riguardanti le azioni risarcitorie è illuminante l'esplicazione delle ragioni della condanna, che si legge nella suddetta motivazione: “correttamente il danno subito dalle parti civili (……..) è stato individuato dalla Corte di merito, non già in termini meramente astratti ed assertivi ma in stretta connessione con la fraudolenta alterazione dei risultati del campionato: circostanza che costituisce, indubbiamente, un fatto idoneo, non solo in astratto, a produrre conseguenze dannose per le dette parti civili. Come ricordato dalla Corte – e come è agevole ricavare dalla quotidiana esperienza – le società di calcio impegnate nel medesimo campionato vi partecipano nella prospettiva di uno svolgimento corretto delle singole competizioni in vista del raggiungimento di un risultato finale (piazzamento in classifica) suscettibile di una valutazione economica (si pensi al cd. “premio salvezza” ovvero alla possibilità di fruire di sponsorizzazioni molto più remunerative rispetto a quelle previste per un campionato di serie inferiore o, ancora, ai cd. “diritti televisivi” anche questi fonte di ritorni economici positivi in relazione alla classifica, al bacino di utenza ed alla serie di appartenenza”.
“Ancora più evidente il danno per la F.I.G.C., il cui compito istituzionale è, appunto, quello di garantire il corretto svolgimento dello sport a livello agonistico e di fornire un'effettiva tutela ai diritti individuali dei propri iscritti, sicché al di là del pregiudizio patrimoniale, va riconosciuta (come ha fatto la Corte di Napoli) sicuramente una componente non patrimoniale derivante da un danno all'immagine pienamente risarcibile se derivante da reato.Considerazioni identiche valgono – come ben evidenziato dalla Corte distrettuale – anche per le associazioni rappresentative degli interessi dei consumatori, essendo, anche in questo caso, ipotizzabile un danno in termini di alterazione dell'esito delle scommesse regolarmente esercitate.(v. pag. 42-43 sentenza).
Quanto alla sussistenza dei delitti contestati la Cassazione ha respinto tutti i (tredici) motivi di ricorso dell'imputato, osservando, in relazione al delitto associativo che la sua esistenza e “l'intraneità del Giraudo nel sistema illecito facente capo a detta struttura” è dimostrato, anche “dalle schede estere comprate in Svizzera e in grado di neutralizzare tentativi di intrusione da parte di estranei” da distribuire “a quei soggetti con i quali avrebbe dovuto, di volta in volta, interfacciarsi per il perseguimento di determinate esigenze (tutte rientranti in quel programma criminoso “globale”) ponendosi al riparo di occhi ed orecchie indiscrete : tale sistema inusitato, e per certi versi ingegnoso, sistema relazionale costituisce la base fondante del funzionamento dell'associazione come esattamente ritenuto dalla Corte di Appello.”
Importanza decisiva è stata, però, attribuita dalla Cassazione alle numerose conversazioni telefoniche, che “vedono tra i protagonisti proprio il Giraudo; ai risultati dei tabulati telefonici dimostrativi della pluralità e costanza dei contati tra i vari consociati; ancora, agli incontri nient'affatto “conviviali”, come dedotto dalle difese del ricorrente, svoltisi, di volta in volta,nelle abitazioni private di ciascuno di quei partecipanti a determinate riunioni definite, a ragione dalla Corte, di carattere programmatico e destinate ad una cerchia di persone (Giraudo, Moggi, Pairetto e Bergamo), spesso tenute a ridosso di determinati incontri calcistici (circostanza che è stata tenuta presente dal giudice di merito per affermare l'illiceità penalmente rilevante di tali incontri “riservati”; alla partecipazione del Giraudo (ma non solo di costui) allacerimonia della predisposizione delle “griglie arbitrali”; alla partecipazione sempre del Giraudo ad alcuni incontri finalizzati al salvataggio della società di calcio FIORENTINA, anche questi dimostrativi della sussistenza del delitto di frode sportiva in relazione alla necessità di un intervento risolutore dell'entourage di Moggi Luciano.
Sotto altro profilo si osserva che da parte del giudice distrettuale è stata confermata la sussistenza del reato-fine di frode sportiva latu sensu intesa (cioè non strettamente legata alla manipolazione di una determinata gara del campionato, ma, comunque, volta ad alterare attraverso determinati interventi dall'alto, risultati calcistici diretti ad assicurare la permanenzadi determinate compagini sportive nel massimo campionato come i casi della Lazio e della Fiorentina ). Né può costituire prova della inconfigurabilità della associazione la circostanza che alcuni delitti-fine siano stati poi ritenuti insussistenti, essendo comunque emersa la prova della sussistenza di altri reati di identica natura compiutamente contestati.
La Corte Regolatrice si sofferma, ancora, sulla portata, penalmente illecita, delle operazioni di predisposizione delle griglie arbitrali contestata dalle difese di GIRAUDO, siccome di valenza asseritamente neutra ai fini della integrazione della fattispecie. Al riguardo la censura della Corte è ferma e sorretta da solida costruzione logica, laddove rimarca che “si tratta di una visione riduttiva del concetto di illiceità penale di una determinata fattispecie, in quanto la condotta riferibile alla predisposizione delle griglie arbitrali non può considerarsi preliminare rispetto allo svolgimento della gara – e come tale, inidonea ad alterarne il risultato – innestandosi invece in un complesso meccanismo operativo che vede quella manovra come non soltanto propedeutica alla assegnazione delle gare a determinati arbitri e, dunque, ad un possibile loro condizionamento da parte dei vertici dirigenziali di determinate società (per quanto qui di interesse la Juventus attraverso i menzionati MOGGI e GIRAUDO ) in combutta con i vertici arbitrali (PAIRETTO e BERGAMO), ma come dimostrativa della vicinanza dell'arbitro di volta in volta designato, ai soggetti attivi nell'ipotizzato gruppo associativo.
Quel che è importante rimarcare è, però, la formulazione del capo di imputazione il quale - in riferimento al delitto associativo ( ma anche al delitto di frode sportiva ) - evoca un sistema volto all'alterazione dei risultati sportivi che va ben al di là della predisposizione delle griglie , benché quest'ultima rappresenti nel contempo elemento sintomatico della frode sportiva e della stessa associazione a delinquere.
A ragione la Corte di Appello – in ciò concordando con il primo giudice – ha escluso che la partecipazione dei dirigenti delle società calcistiche (per quanto qui interessa, del GIRAUDO) al procedimento di formazione delle griglie arbitrali fosse un comportamento asintomatico ed innocuo sotto il profilo penale: la tesi del comportamento, eticamente magari non corretto, ma privo di valenza penalistica, non può essere condivisa in quanto con quel comportamento si mira proprio a scardinare il concetto di imparzialità che sta alla base del risultato sportivo e che, dunque, merita di essere rigorosamente tutelato sotto il profilo penale in tutte le sue articolazioni e possibili sfaccettature. L'alterazione delle partite di campionato, al di là di quegli esempi ricorrenti in cui si assiste ad una dazione di denaro in cambio dell'ottenimento di un determinato risultato (integrante una vera e propria ipotesi di “corruzione in ambito calcistico”), può benissimo essere perseguita ed ottenuta attraverso una pluralità coordinata di condotte di altro tenore in vista di una manipolazione delle gare, di cui la predisposizione delle griglie rappresenta l'inizio del sistema illecito.
Conseguenza inevitabile di tale affermazione è l'insidiosità, penalmente valutabile, della partecipazione dei dirigenti calcistici alla predisposizione delle griglie arbitrali in modo da poter inserire, con il beneplacito dei designatori arbitrali, giudici di gara considerati “vicini” al proprio gruppo d'interesse. E ben si spiega, in tale ottica, l'intervento a tutela della imparzialità arbitrale (messa in pericolo dagli interventi dei dirigenti ) da parte di organismi della stampa specializzata, opportunamente e sapientemente manovrati dietro le quinte dall'onnipresente duopolio juventino MOGGI e GIRAUDO (quale provetta “spalla” del primo), in modo da far passare davanti all'opinione pubblica l'immagine di arbitri non solo imparziali, ma anche tecnicamente competenti e dunque degni di plauso: ben si comprende allora, attraverso la lettura del lungo capo di imputazione sub A), la complessità del meccanismo associativo fatto di manovre spesso subdole e magari a prima vista innocenti, ma in realtà decriptabili e decriptate come illecite (e dunque pienamente inserite nella fattispecie penale ) dal giudice di merito che non ha di certo lesinato sforzi per accertare con compiutezza di analisi quell'articolato meccanismo orchestrato dal MOGGI.
Non pare, poi, condivisibile la conseguenza che la difesa del ricorrente GIRAUDO intende trarre, per escludere la sussistenza del delitto associativo (sotto il profilo della mancanza del reato-scopo ), dalla constatata assenza di manipolazioni artificiose nella procedura dei sorteggi arbitrali, in quanto sono proprio i diretti contatti tra gli emissari della società che avevano concorso a predisporre le griglie arbitrali e l'arbitro definitivamente sorteggiato, a costituire laprova dell'inquinamento complessivo del sistema iniziato, per l'appunto, con la predisposizione delle griglie arbitrali e dunque, della piena operatività di un sistema ben organizzato costituito da soggetti a vario titolo e con vari ruoli, intenzionati a porre in essere condotte penalmente illecite dirette a influire sul campionato di calcio di serie A 2004-2005.
Conclusivamente i rilievi difensivi diretti a smentire la ritenuta sussistenza dell'associazione delinquenziale e il coinvolgimento diretto e consapevole del GIRAUDO sono infondati ed in parte – quelle contenenti censure in fatto – persino inammissibili.
Così enunciati gli aspetti generali della norma di riferimento, osserva il Collegio che le censure sollevate in relazione alla qualificazione giuridica della figura delittuosa della frode sportiva non appaiono fondate.
Per concludere la Corte statuisce che “Non vi sono in atti elementi dai quali evincere in termini di evidenza ex art. 129 cod. proc. pen. l'insussistenza dei reati suddetti né la loro non attribuibilità al GIRAUDO (anzi dalle considerazioni fin qui svolte si traggono inequivoci elementi dimostrativi del contrario per ciascuna delle due ipotesi residuali per le quali è intervenuta condanna ).
All'esito delle argomentazioni svolte, la Corte Suprema, rileva, peraltro, che “entrambi i reati contestati a GIRAUDO e per i quali lo stesso ha riportato condanna, si sono nelle more estinti per prescrizione, come mestamente osservato dal Procuratore Generale requirente, che ha testualmente esordito all'inizio della sua requisitoria, riconoscendo che Protagonista principale, come peraltro accade di sovente, è il tempo e il decorso della prescrizione.”
Va, conseguentemente, annullata senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di GIRAUDO Antonio relativamente ai residui reati di cui ai capi A) e Q) perché estinti per prescrizione.E ancora “dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero...”.Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle costituite parte civili Atalanta Bergamasca Calcio s.p.a.; Bologna Football Club 1909 s.p.a. e Casa del Consumatore”Rimane ferma, ovviamente, la condanna di Antonio GIRAUDO al risarcimento dei danni in favore delle predette parti civili, siccome disposta dal G.U.P. del Tribunale di Napoli e confermata dalla Corte di Appello di Napoli nelle citate sentenze, rispettivamente, del 14/12/2009-26/04/2010 e del 05/12/2012-28/02/2013, essendo stato disposto l'annullamento dellasentenza solo relativamente ai delitti prescritti e non, invece, per quanto attiene alla condanna risarcitoria.
Serve altro per “chiudere” questa triste vicenda?!
© RIPRODUZIONE RISERVATA