La Procura di Torino ha valuto di lieve entità quanto accaduto durante la semifinale di Coppa Italia tra Juve e Inter allo Stadium
Nella scorsa stagione nella semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter successe un po' di tutto. Anche parecchi cori contro Romelu Lukaku, ai tempi attaccante della formazione nerazzurra.
La notte di Juve-Inter, il 4 aprile 2023, semifinale di Coppa Italia, ci furono versi razzisti contro Romelu Lukaku, ma non sono (penalmente) punibili: durarono poco, furono fatti per «evidenti ragioni di rivalità sportiva» e i quasi 150 tifosi bianconeri indagati si «influenzarono l’uno con l’altro». Morale: il reato c’è, ma la Procura di Torino ne chiede l’archiviazione per l’articolo 131 bis del codice penale, che prevede l’esclusione della punibilità per «particolare tenuità del fatto». Se per le norme non fa una piega, di certo, per impatto sociale e indignazione globale, l’episodio tenue non fu.
Che fossero grida razziste non ci piove, scrive il magistrato: «La giurisprudenza, già in passato, si è pronunciata ritenendo che l’emissione di suoni gutturali, come tipico riferimento all’ululato delle scimmie, si caratterizza per evidenti connotati di discriminazione razziale e dunque può integrare l’ipotesi che sanziona la commissione di atti di discriminazione per motivi razziali». C’è un però: «Il fatto che tale condotta sia stata tenuta da una moltitudine di persone, che hanno evidentemente agito influenzandosi l’uno con l’altro, nonché il fatto che tale condotta non abbia perdurato per un tempo significativo e, non da ultimo, che sia stata posta in essere per evidenti ragioni di rivalità sportiva (tifosi della squadra avversaria) induce a ricondurre il fatto nelle maglie applicative dell’articolo 131 bis del codice penale». E ancora: «Il comportamento non è certo abituale ed è dunque possibile procedere all’archiviazione per particolare tenuità del fatto».
Chiesta l’archiviazione anche per il lancio di oggetti: «Di piccole dimensioni (ad esempio un accendino) che non hanno creato alcun pericolo per le persone presenti, ragione per cui non è integrata la fattispecie incriminatrice».