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Calciopoli, Giraudo è colpevole: ora è ufficiale. “Non ci sono elementi che…”

Alessandro De Felice

“Prescritto, non assolto. Antonio Giraudo deve ringraziare il tempo e il decorso della prescrizione, che come ha osservato il Procuratore generale nella sua requisitoria sono “i protagonisti principali” della vicenda...

"Prescritto, non assolto. Antonio Giraudo deve ringraziare il tempo e il decorso della prescrizione, che come ha osservato il Procuratore generale nella sua requisitoria sono "i protagonisti principali" della vicenda Calciopoli". Esordisce così la Gazzetta dello Sport, che oggi riporta le motivazioni della sentenza di prescrizione per l'ex ad bianconero.

"Le lungaggini della giustizia italiana, per qualcuno non del tutto casuali, hanno condizionato pesantemente il processo per Calciopoli. Ma le motivazioni depositate il 21 luglio, in attesa di conoscere quelle relative al rito ordinario (Moggi e De Santis) non lasciano più spazio ad alcun dubbio: "Non vi sono elementi - scrive la Terza Sezione Penale della Cassazione - dai quali evincere l'insussistenza dei reati suddetti nè la loro non attribuibilità al Giraudo...".

Parole pesanti, che hanno una logica conseguenza: la Suprema Corte ribadisce ovviamente la condanna di Giraudo al risarcimento dei danni alle parti civili, società (tra cui Bologna e Atalanta), Figc e consumatori. Quanto alla sussistenza dei delitti contestati all'ex a.d. bianconero, la Cassazione ha respinto tutti i 13 motivi di ricorso presentati dall'imputato, osservando in relazione al delitto associativo che "...l'intraneità del Giraudo nel sistema illecito facente capo a detta struttura" è dimostrato anche "dalle schede svizzere in grado di neutralizzare tentativi di intrusione da parte di estranei", da distribuire "a quei soggetti con i quali avrebbe dovuto, di volta in volta, interfacciarsi per il perseguimento di determinate esigenze (tutte rientranti in quel programma criminoso globale), ponendosi al riparto di occhi e orecchi indiscreti". Un sistema, ribadisce la Corte, "che costituisce la base fondante del funzionamento dell'associazione".