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Caso Mancini, Giudice di A chiede gli atti alla Figc: “Decido io”

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Il giudice sportivo della serie A chiede alla Procura Figc la relazione sull'episodio di fine derby di Gianluca Mancini
Gianni Pampinella Redattore 

Il giudice sportivo della serie A chiede alla Procura Figc la relazione sull'episodio di fine derby di Gianluca Mancini, che ha sventolato una bandiera della Lazio con l'effigie di un topo, sottolineando che la competenza a decidere e' la sua.

Gerardo Mastrandrea ha inoltre chiesto alla Procura un supplemento di indagine sui cori di discriminazione razziale e religiosa delle tifoserie di Roma e Lazio.


La procura Figc aveva aperto lunedi' un'indagine sul gesto di Mancini, che a fine gara si era scusato. Ma ora Gerardo Mastrandrea, chiedendo un supplemento su quanto successo al fischio finale di Roma-Lazio, rivendica l'acquisizione di eventuali atti di inchieste aperte di ufficio e sottolinea che la competenza a decidere e' del giudice sportivo in quanto si tratta di fatti avvenuti "in occasione dello svolgimento della gara" Quanto ai cori, si tratta di insulti a Lukaku e ai tifosi romanisti da parte di quelli laziali e a Guendouzi da parte di quelli romanisti.

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"Con riferimento ai cori di discriminazione razziale e religiosa - scrive il giudice - intonati dalle tifoserie delle società Roma e Lazio sia prima che durante la gara, riportati dettagliatamente nel medesimo rapporto della Procura Federale a partire dalle ore 16.44 del giorno della gara, assumono rilevanza, per dimensione e percezione segnalate dai rappresentanti della stessa Procura, i seguenti eventi intervenuti durante la gara: cori tifoseria Lazio ("Curva nord centrale") di discriminazione razziale" verso Lukaku al 1' e 28' del primo tempo e al 6' del secondo; un "coro tifoseria Lazio ("Curva nord - Distinti nord ovest+est") di discriminazione razziale (di matrice religiosa) verso la tifoseria avversaria (35° primo tempo); un "coro tifoseria Roma ("Curva sud centrale e laterale") di discriminazione razziale" verso Guendouzi al 22' del secondo tempo". "Per le suddette manifestazioni - aggiunge Mastrandrea - che non hanno comportato peraltro annuncio sonoro o interruzione della gara, si rende necessario apposito supplemento istruttorio da parte della procura federale, acquisendo in ogni caso una relazione dei responsabili dell'ordine pubblico".

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Mastrandrea "invita, inoltre, la procura federale a relazionare, a titolo di supplemento, in ordine ad eventuali ulteriori fatti avvenuti e comportamenti tenuti dai tesserati al termine dell'incontro, disponendosi in ogni caso, a norma dell'art. 61, comma 1, ultimo periodo, CGS, l'inoltro degli esiti delle indagini eventualmente avviate d'ufficio, ai fini delle valutazioni e delle determinazioni finali spettanti a questo giudice sportivo in base alla competenza generale a decidere prevista dagli artt. 65, comma 1 lett. a), e 61, comma 1, CGS, nonché dall'art. 14, comma 1, lett. d) ed e) CGS CONI, trattandosi di eventi accaduti in occasione dello svolgimento della gara".

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