"La domanda che, ciclicamente, ci si pone in questi casi è: cosa possono fare le società? A quali rischi sono esposte qualora venga accertata una sorta di tolleranza, ‘sudditanza’ la chiama la Procura di Milano, o, peggio, di contributo alle attività illecite dei sedicenti ultras? Nel nostro ordinamento, tanto statuale quanto sportivo, vige il principio, ineludibile, di presunzione di innocenza e che, al momento, si tratta di misure cautelari, cui seguiranno processi nei quali le responsabilità e il coinvolgimento dei singoli dovranno essere approfonditi e, soprattutto, dimostrati, non essendo sufficiente l’esistenza di una telefonata con un tesserato, tra le migliaia intercettate, a provare il coinvolgimento del club o di suoi dirigenti. La Figc, negli ultimi anni, ha alzato, e di molto, l’asticella dei controlli, implementando le proprie norme allo scopo di regolamentare minuziosamente i rapporti tra club e tifosi: il Codice di Giustizia Sportiva, sul punto, prevede il ‘divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi organizzati e non organizzati di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente’, oltre all’obbligo di ‘osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso nonché di ogni altra disposizione in materia di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate’. Inoltre, è previsto, per tutti i tesserati, il ‘divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società’ che siano ‘validate dalla Federazione’, fermo il fatto che dette relazioni debbano essere autorizzate dal cd. ‘SLO’ del Club"
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