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Ultras, Inter-Milan, Grassani: “Penalizzazioni? Ipotesi residuale. Si può invocare solo se…”

Matteo Pifferi Redattore 

"Altra previsione stabilisce che, ‘durante le gare o in situazioni collegate allo svolgimento della loro attività, ai tesserati è fatto divieto di avere interlocuzioni con i sostenitori o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che costituiscano forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana’. In tale contesto, ben ha fatto il Procuratore Federale Figc, Giuseppe Chinè, a chiedere, immediatamente, alla Procura della Repubblica di Milano, tutti gli atti di indagine. Nella fase attuale, riteniamo, allo scopo di comprendere se vi siano state ‘relazioni pericolose’ tra ultras e tesserati ma anche per valutare l’effettiva attuazione, da parte delle società, dei Modelli di Organizzazione e Gestione, previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001, che, prevedendo buone pratiche organizzative e gestionali, sono idonei ad escludere, ove correttamente posti in essere, la responsabilità, penale e anche disciplinare, dei club. Si tratta di un’indagine, allo stato, conoscitiva, ma se, al termine della stessa, fossero accertate responsabilità dei dirigenti o dei club per la violazione delle norme succitate, ribadita la presunzione di innocenza, potrebbero conseguire sanzioni quali l’ammenda o misure riguardanti le gare casalinghe (squalifica del campo o chiusura di uno o più settori di San Siro) nonché inibizioni per i tesserati. Residuale, ma non escludibile a priori, si pone l’eventualità di penalizzazioni in classifica, invocabile solo in ipotesi di contestazione dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva (lealtà, correttezza e probità), operante in casi di particolare gravità. Ovvero, qualora venissero accertati strutturali rapporti illeciti con la tifoseria e ravvisate gravi carenze organizzative e nella gestione della biglietteria da parte dei Club. Ma questo è tutto da dimostrare".


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