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Per quanto riguarda la domanda di revoca della rinuncia al compenso da parte di Zhang, il Tribunale sottolinea che «lo statuto dell’Inter non stabilisce il compenso spettante agli amministratori» né l’atto di nomina di Zhang ha stabilito alcun compenso a suo favore. «Quella di Zhang non è dunque una rinuncia a una posizione già potenzialmente acquisita nei suoi elementi costitutivi- come richiesto dalla Corte di legittimità per poter essere richiamata- ma la rinuncia a una sua mera facoltà», proseguono i giudici.
«Non vi è stato dunque alcun pregiudizio alle ragioni creditorie di CCBA attesa l’insussistenza di una diminuzione della capienza patrimoniale su cui potrebbe incidere positivamente la revocazione da parte del Tribunale, la cui pronuncia non potrebbe portare alla restituzione di un bene nell’attivo di Zhang. Non sussiste la partecipatio fraudis (o scientia damni) del terzo, qui Inter, considerato – oltre all’anteriorità dell’atto dispositivo rispetto al sorgere del credito – che Zhang aveva ricoperto la carica a titolo gratuito dal 2016, la gratuità era prevista nei confronti di tutti gli amministratori e da sempre era a titolo gratuito». Il Tribunale di Milano, così, ha definitivamente rigettato le domande di China Construction Bank, condannandola anche al rimborso delle spese legali pari a circa 11mila euro ciascuno per l’Inter e per Zhang", conclude Calcio e Finanza.